Caso nazionale, adesso è anche UFFICIALE: arriva la sconfitta a tavolino per il club. Il gesto dell’allenatore aveva fatto il giro del mondo.
Il gesto dell’allenatore pagato a carissimo prezzo. Con una sconfitta a tavolino, adesso anche ufficiale, che il giudice sportivo ha comminato alla squadra che si è resa protagonista di un fatto che ha fatto il giro del Mondo. Mai infatti, su un campo di calcio, si era visto qualcosa del genere.
Torniamo alla prima giornata del campionato di Promozione Toscana. Durante la partita tra Pontassieve e Subbiano, il tecnico di quest’ultimi è entrato in campo fermando l’attaccante avversario lanciato verso lo specchio della porta. Espulso immediatamente, adesso è arrivata anche la decisione del giudice sportivo che ha deciso in questo modo. Sconfitta a tavolino, ma non solo.
Le motivazioni del giudice sportivo
Sì, perché l’allenatore, Guidotti, era già stato squalificato fino al 25 ottobre e si era beccato una multa di 250euro. “Il comportamento dell’allenatore Alessio Guidotti, che ha volontariamente deciso di entrare sul terreno di gioco col chiaro intento, poi riuscito, di interrompere un’azione di gioco avversaria, evidentemente dallo stesso ritenuta pericolosa per la propria squadra, ha violato il regolamento del Giuoco del Calcio ma soprattutto ha alterato quell’azione e, di conseguenza, i potenziali esiti sportivi che ne sarebbero potuti derivare secondo il fisiologico svolgimento, con fatti che avrebbero potuto incidere in termini disciplinari in danno dei calciatori impiegati in quel frangente o sul risultato parziale della gara”.
“Non è necessario comunque che questo G.S.T. faccia valutazioni prodromiche su quello che sarebbe potuto accadere, essendo sufficiente, per valutare l’applicazione della sanzione richiesta, stabilire se l’ingresso in campo di un allenatore, quale tesserato presente in panchina con una specifica abilitazione e funzione, per fermare volontariamente l’azione della squadra avversaria col punteggio sullo 0-0 sia un fatto sportivo grave ed inaccettabile, tanto per gli effetti sul naturale svolgimento della gara che per il ruolo ricoperto dall’Allenatore, e come tale l’intervento del Giudice Sportivo debba essere volto anche tutelare e preservare lo spirito del gioco, che deve essere improntato al massimo rispetto dei principi superiori di lealtà sportiva ancor prima dell’osservanza delle singole norme regolamentari”. Queste le motivazioni della sentenza.