Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ottobre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
DELIBERA
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori:
a) al 20° del primo tempo, colpito con uno schiaffo, dalla tribuna, un componente la prospiciente panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
b) al 32° del primo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive;
c) nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser su calciatori della squadra avversaria;
sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA
a) per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bengala e, al 27° ed al 32° del primo tempo, lanciato dal settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bengala acceso ed alcune bottiglie in plastica senza conseguenze lesive;
b) per avere un componente la panchina fatto reiteratamente uso nel corso del primo tempo di una apparecchiatura rice-trasmittente (con recidiva reiterata); sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) GIOCATORI
CALCIATORI ESPULSI: SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere, al 42° del secondo tempo, reagendo ad un fallo
subito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario,
fronteggiandolo aggressivamente.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE): PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
TOTTI Francesco (Roma)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
GARCIA Rudi (Roma): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con irridente gestualità; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, collocatosi dopo il consequenziale allontanamento in una zona della tribuna prospiciente la panchina assegnata alla propria squadra, mantenuto un costante rapporto verbale con i tecnici ivi operanti; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Fonte: legaseriea.it