Grazie al “Prospetto informativo“ pubblicato quest’oggi dalla Roma tramite un comunicato, si possono evincere alcuni dettagli e dati ufficiali sui vari accordi di partnership e sponsorizzazione firmati dalla società giallorossa. In particolare, è possibile approfondire i termini del contratto stipulato con la Nike per la fornitura di materiale tecnico, firmato il 12 marzo 2013 ed entrato in vigore lo scorso 1° giugno, con termine fissato per il 31 maggio 2024 o comunque 30 giorni dopo l’ultima gara della stagione 2023/2024.
ESTENSIONE E RECESSO – Sia la Roma che la Nike vantano inoltre un diritto di estensione del contratto per altri due anni, quindi fino al31 maggio 2026 o 30 giorni dopo l’ultima gara della stagione 2025/2026. Esistono, però, anche dei casi di recesso. Andiamo ad analizzarli: “Con particolare riferimento ai casi di recesso anticipato da parte del fornitore Nike ed eventi risolutori previsti, si segnala che Nike ha diritto di terminare il contratto, inter alia, (i) prima che la Prima Squadra inizi a giocare le proprie partite casalinghe presso il Nuovo Stadio, in caso di cambio di controllo del Club o della persona o entità che direttamente o indirettamente lo controlla, di fusione o di altro trasferimento in forza di legge che coinvolga o riguardi il Club o tutti, o sostanzialmente tutti, i beni del Club ad una persona o entità che non ne avevano il controllo alla data di stipula del contratto e (ii) tramite notifica scritta e con effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dalla stessa, in caso di mancata partecipazione a competizioni calcistiche europee per due Stagioni Sportive consecutive”.
RINNOVO DEL CONTRATTO – “Con riguardo al rinnovo, il contratto prevede che (i) fino al 31 maggio 2022 (e, in caso di esercizio del Diritto Unilaterale di Estensione, fino al 31 maggio 2025) il Club non possa avviare o prendere parte a negoziazioni o discussioni con terzi in merito alla prestazione dei servizi oggetto del contratto (i “Servizi”) a livello mondiale per il tempo successivo al Periodo Contrattuale; (ii) che a partire dal 31 maggio 2022 e fino al 31 maggio 2023 (o, in caso di esercizio del Diritto Unilaterale di Estensione, fino allo scadere del Periodo Contrattuale) il Club possa liberamente negoziare accordi relativamente ai Servizi e che, per il medesimo periodo, il Club debba notificare, con le formalità richieste nel contratto, a Nike qualsiasi offerta proveniente da terzi affinchè Nike possa comunicare al Club, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, la propria volontà di concludere un nuovo contratto con il Club a condizioni non più sfavorevoli di quelle offerte dai terzi. Qualora, invece, Nike non dovesse notificare al Club la propria volontà in tal senso o non dovesse accettare di contrarre con il Club alle medesime condizioni, o a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle offerte dai terzi entro il termine sopra menzionato, il Club potrà concludere il contratto con tali terze parti, ma solamente alle medesime condizioni notificate a Nike. Qualora, invece, durante il periodo di cui al precedente romanino (ii), il Club dovesse (i) omettere di notificare a Nike qualsiasi offerta ricevuta da terzi o (ii) non ricevere alcuna offerta, Nike e il Club avranno il diritto unilaterale di estendere il Periodo Contrattuale Iniziale fino alla scadenza del Periodo Contrattuale, ai medesimi termini e condizioni, ad eccezione, secondo quanto specificato nel contratto, della remunerazione del Club e delle fornitura di prodotti Nike (c.d. product allowance), mediante comunicazione scritta da indirizzare all’altra parte entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi a partire dal 1 giugno 2023. In caso di contenzioso avente ad oggetto le previsioni sopra descritte, l’onere della prova sarà totalmente a carico del Club”.
DETTAGLI ECONOMICI – “Il contratto prevede, il pagamento di un signing bonus di Euro 3.000.000 (tremilioni/00) alla data di stipula del contratto nonché ulteriori bonus per un importo di Euro 3,000,000 alla data di stipula del c.d. Long-Form Contract che è stato sottoscritto in data 5/8/2013.Oltre ai citati bonus, che sono stati puntualmente corrisposti, il contratto prevede il riconoscimento in capo al Club di (i) un compenso fisso annuale di Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), salvo (A) per il 6° e il 7° anno di contratto, in cui è previsto un aumento in funzione dell’eventuale aumento dell’indice ISTAT entro un limite massimo del 3%, (B) per l’eventuale anno di apertura di un nuovo stadio (c.d. Stadiun Opening Year), in cui il compenso fisso, qualora siano soddisfatte le condizioni previste nel contratto, verrà incrementato di una somma pari a un massimo di Euro 1.000.000 (unmilione/00), e (C) per ciascun anno successivo al c.d. Stadiun Opening Year in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal contratto, il compenso base sarà pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00); (ii) una percentuale (che varia tra il 7,5% e il 12% in funzione dell’effettivo fatturato netto) sulle vendite nette effettuate nel corso di ciascun anno di durata; (iii) il 50% dei proventi netti di qualunque prodotto commercializzato con i nomi, loghi, marchi o diritti di immagine collettiva della squadra di proprietà o nella disponibilità del Club; (iv) alcuni bonus in caso di raggiungimento di alcuni specifici obbiettivi agonistici. Non è prevista la correspensione di una royalty minima da parte di Nike, salvo il verificarsi di alcune condizioni specificate nel contratto. Nike ha inoltre il diritto di ridurre il compenso fisso annuale e l’eventuale royalty minima (la “Remunerazione Totale”) nel caso in cui si verifichino le condizioni specificate nel contratto e relative, tra l’altro, alla mancata partecipazione del Club a competizioni calcistiche europee per due Stagioni Sportive consecutive o al mancato utilizzo, secondo i termini e le condizioni previste nel contratto e anche in caso di impedimento o divieto, da parte del Club, dei suoi membri o giocatori, per un qualsiasi periodo durante il Periodo Contrattuale, dei prodotti o del marchio Nike. In tale ultima ipotesi, Nike potrà ridurre la Remunerazione Totale spettante al Club per il relativo periodo in un ammontare che sia ritenuto ragionevole e proporzionato in considerazione delle circostanze che hanno impedito l’utilizzo dei prodotti e del marchio Nike. Il contratto prevede inoltre che il Club riconosca a Nike particolari benefici quali, ad esempio, condizioni di favore per l’assistenza alle competizioni calcistiche e particolari accorgimenti volti a dare visibilità e rilievo al marchio Nike nel perimetro di gioco”.
Redazione AsRomaLive.it