CALCIOPOLI I giudici: ”Moggi il capo di tutto”

Luciano Moggi
Luciano Moggi

(M. Galdi/V. Piccioni) – Luciano Moggi «esercitava un ruolo preminente sugli altri sodali» coinvolti in Calciopoli in virtù anche «di una spregiudicatezza non comune ». Queste sono le parole che usa il Collegio giudicante della Sesta sezione d’Appello del Tribunale di Napoli (presidente Silvana Gentile, giudice relatore ed estensore Cinzia Apicella, giudice Roberto Donatiello) nelle motivazioni (203 pagine oltre gli allegati) della sentenza emessa il 17 dicembre. Un sentenza che pur «ammorbidendo » il complesso delle sanzioni per sopraggiunta prescrizione, nei toni è molto severa.

Associazione per delinquere Moggi, Pierluigi Pairetto e Innocenzo Mazzini (rispettivamente ex direttore generale della Juventus, ex designatore ed ex vicepresidente della Federcalcio), mentre per l’altro ex designatore Paolo Bergamo il processo è da rifare, sono secondo le motivazioni i promotori di un’associazione per delinquere e per questo la condanna nei loro confronti è simile (due anni, anche se per Moggi ci sono 4 mesi in più) e i giudici scrivono che esistono «molteplici e articolati elementi probatori» sulla sussistenza di questo reato. E sul fatto che Moggi non agiva da solo, scrivono: «Emerge con chiarezza un ruolo affatto secondario, ma anzi di rilievo nel sodalizio, ricoperto dagli imputati Pairetto, Bergamo e Mazzini, i quali in forza della funzione loro attribuita hanno di fatto rafforzato il contesto e l’incidenza del sodalizio che, proprio per la loro funzione e per il loro contributo apicale, ha potuto operare per un lasso di tempo cospicuo con metodiche altrimenti assolutamente irraggiungibili, ovvero la scelta degli arbitraggi delle partite di A, e in parte di B, condizionata per precostituire griglie ed in parte per sorteggi indubbiamente ambigui».

Non conviviali I giudici aggiungono che le conversazioni emerse nell’inchiesta danno una luce importante alla vicenda perché non hanno «nulla di conviviale, anzi spesso alcune di esse mostravano nella scelta dell’eloquio anche la durezza dei rapporti che intercorrevano tra alcuni partecipi al sodalizio e dell’evidente obiettivo di impossessarsi e di mantenere un potere di controllo».

Schede telefoniche svizzere Un ruolo importante a conferma dell’accusa di associazione per delinquere viene dato anche dalle schede straniere utilizzate da Moggi, dai designatori e da altri. I giudici d’appello di Napoli spiegano: «Tale uso è il punto centrale secondo questa Corte, che identifica la portata dell’associazione in parola e la rilevanza che assumeva al suo interno la dotazione di tale strumento per contattare i vertici della stessa». E per i giudici non ci sono neanche dubbi sulla «attribuibilità» che «appare più che certa», per l’ammissione fatta da alcuni degli utilizzatori, ma anche per «l’attenta individuazione effettuata con “olio di gomito” sui tabulati acquisiti dal teste di P.G. Di Laroni».

Fonte: Gazzetta dello Sport

Gestione cookie