Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara soc. MILAN – soc. ROMA
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc. Roma del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore 20:23 la maggioranza dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva 94/289 percepito distintamente dai collaboratori…………che al momento della sua esecuzione erano posizionati all’interno del recinto di giuoco all’altezza della linea mediana…………….Buona parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il coro, replicato due volte in ogni occasione, – Rossoneri squadra di neri-………….All’8° p.t. la maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione battuto dallo stesso fuori dall’area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite distintamente dai collaboratori……………collocati all’interno del recinto di giuoco rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-), all’altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva Sud-)………………..Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco commesso dallo stesso………..Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli scriventi delegati………..che al 12° del s.t. si trovavano all’interno del recinto di giuoco.”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);
rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma”.
P.Q.M. Delibera:
1. di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori;
2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Catania, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SPOLLI Nicolas (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
Fonte: legaseriea.it
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