Un’analisi delle disposizioni del Garante della Privacy sul rilascio della tessera del tifoso, dopo la richiesta del Tribunale all’A.S.Roma di risarcire un tifoso
TESSERA DEL TIFOSO NORMATIVA GARANTE PRIVACY / ASROMALIVE.IT – Quest’oggi l‘A.S.Roma è stata condannata a risarcire un supporter perché la modulistica di attivazione della tessera del tifoso non era stata precisa sul trattamento dei dati personali (clicca qui per leggere la notizia). Ma qual è la posizione dell’Autorità Garante per la Privacy al riguardo? Cerchiamo di capire meglio. Con un provvedimento datato 12 gennaio 2011, e girato al Coni, al Viminale, alla Figc e ad altri organi aderenti, l’Autorità disponeva che i tifosi devono sempre essere informati ”in modo chiaro e dettagliato sull’uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione” e ”devono essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare l’uso di questi dati anche per finalità di marketing e pubblicità”. Sempre con lo stesso documento si precisava che: ”le società sportive dovranno migliorare l’informativa da dare ai tifosi, mettendo ben in evidenza i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, perchè connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere effettuati solo su base volontaria e con un consenso ad hoc”. Ai tifosi, infatti, deve essere ”garantita la possibilità di poter esprimere esplicitamente il loro ‘no’ all’uso dei dati per finalità di marketing”. Inoltre deve sempre essere specificato che ”i dati anagrafici dei possessori della tessera vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l’assenza di provvedimenti (daspo, misure di prevenzione, sentenze di condanna per reati cosiddetti “da stadio”) che ostacolino il rilascio”.