GIUDICE SPORTIVO UFFICIALE 0-3 TAVOLINO / ASROMALIVE.IT – Ora è ufficiale: il Giudice sportivo ha deliberato che il match rinviato ieri tra Cagliari e Roma finisse col punteggio di 3-0 a tavolino in favore della squadra giallorossa. E’ stata pubblicata poco fa la nota sul sito ufficiale della Lega in cui si delibera tale decisione, dopo che il giudice ha preso in considerazione i vari atti, dalle dichiarazioni di Cellino contro la prefettura di Cagliari sino al ricorso manifestato dalla Roma:
Il Giudice Sportivo,
letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012;
rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio
e l’obbligo di annullare quelli venduti;
considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”;
ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una paleseviolazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delledisposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare
effettuazione della gara;
preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,
delibera
di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre),
disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di
competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.
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